Approfondimento nomi a dominio

Internet - Nomi a dominio

I nomi di dominio, “domain names” con termine anglosassone universalmente riconosciuto, possono essere indicati quali indirizzi del Protocollo Internet (IP) costituiti da gruppi di lettere, sigle, nomi e numeri.

In Italia la “Registration Authority” è l’organismo preposto alla registrazione dei nomi di dominio; essa ha funzioni operative al contrario della “Naming Authority” che solamente stabilisce le procedure ed il regolamento a cui la prima delle due Authorities deve sottostare.

Come è vero che Internet non è di proprietà di alcuno, né persona fisica né ente privato o statale, è vero anche che il suo utilizzo può dare adito a non pochi problemi giuridici che possono essere risolti facendo ricorso sia alle Legislazioni dei Paesi dove emergono tali problemi sia alle norme del Diritto Internazionale considerato che Internet è una realtà che interessa tutto il globo.

Nell’ordinamento italiano, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti considerano il nome di dominio quale “segno distintivo”: ciò è dovuto all’uso commerciale che il più delle volte viene fatto del domain name e quindi esso potrà essere qualificato, di volta in volta, come marchio registrato, marchio di fatto, ditta, insegna, nome proprio e quindi, in definitiva, come segno facente parte del “patrimonio aziendale” del beneficiario del nome.

REGISTRAZIONE DI “DOMAIN NAMES”

Un richiedente che abbia domicilio e codice fiscale o partita IVA in uno qualsiasi degli Stati della Unione Europea può richiedere un illimitato numero di registrazioni di nomi di dominio italiani “IT”. La registrazione è operazione obbligatoria senza la quale non esiste operatività del nome di dominio e segue il principio “primo arrivato, primo servito” quindi vige il principio di priorità cronologica della presentazione delle richieste.

Seguendo lo stesso principio di priorità cronologica sono registrabili i nomi di dominio internazionali (ad esempio “COM”, “INFO”, “NET”) senza alcun vincolo territoriale.

La procedura per la registrazione di un nome di dominio in Italia prevede che il richiedente presenti sia un modulo di registrazione contenente i dati tecnici necessari per la funzionalità del nome stesso sia una lettera di assunzione di responsabilità.

Per quanto riguarda la lettera di responsabilità, la redazione della stessa deve essere eseguita e firmata dal richiedente ed il suo invio può anche essere eseguito dal provider del richiedente. Tale lettera è costituita da due parti, la prima delle quali è obbligatoria e la seconda è facoltativa; in particolare:

  • la prima parte deve contenere i dati del richiedente e del suo provider, l’impegno a comunicare cambiamenti dei citati dati e l’eventuale cessazione del dominio, la dichiarazione di conoscenza delle regole di naming e la procedura di risoluzione delle dispute, la dichiarazione di poter legittimamente utilizzare il nome di dominio richiesto senza ledere diritti altrui, la dichiarazione di liberazione della Registration Authority da qualsiasi responsabilità inerente l’assegnazione del nome di dominio richiesto.

Il nome di dominio richiesto è considerato assegnato solo il giorno in cui viene inserito nel Registro dei Nomi Assegnati.

PRINCIPALI PROBLEMI LEGATI AI “DOMAIN NAMES” NELLA REALTA’ ITALIANA

  • un nome di dominio, una volta registrato, non può essere utilizzato da un diverso soggetto che pur possegga qualche diritto sul nome corrispondente.
  • rispetto ad un primo (in ordine cronologico) valido richiedente, un secondo, anch’esso valido, richiedente è impedito alla registrazione in base alla citata priorità cronologica della presentazione delle richieste;
  • accaparramento di nomi di dominio da parte di soggetti che non hanno nessun diritto su quei nomi (tale pratica, nota sotto la definizione anglosassone di cybersquatting, è quasi sempre mirata alla rivendita di tali nomi ai legittimi titolari di marchi corrispondenti;
  • registrazione di un nome di persona da parte di soggetti che non possono vantare alcun diritto su quel nome.

PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Chiunque ritenga che un nome di dominio leda propri diritti può contestare ciò davanti la Registration Authority.

Tale procedura appare presentarsi particolarmente valida, a confronto della ordinaria via giudiziaria; tuttavia la validità di tale procedura interviene appieno quando è possibile la dimostrazione della concorrenza sleale del titolare del nome di dominio e/o la malafede dello stesso o l’assenza di un suo interesse giustificato alla registrazione del nome di dominio in questione.

Se la procedura ha per risultato la rassegnazione del nome di dominio contestato a chi ha promosso la contestazione, la Registration Authority pone in atto la rassegnazione stessa solamente nel caso in cui la parte avversa non avverta di aver dato inizio ad un procedimento giudiziario o arbitrale in merito allo stesso nome.

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